I certificati di navigabilita', i brevetti di attitudine le licenze rilasciate o convalidate da una delle Parti contraenti, e non scadute, sono riconosciute valide dall'altra Parte contraente ai fini dell'esercizio dei servizi aerei specificati nell'unito allegato. Ciascuna Parte contraente si riserva, tuttavia, il diritto di riconoscere la validita', per il sorvolo del suo territorio, dei brevetti d'attitudine e licenze rilasciate o convalidate ai suoi cittadini dall'altra Parte contraente o da uno Stato terzo e convalidate da questa Parte contraente e nel caso in cui tali brevetti e licenze non dovessero essere conformi ai modelli O.A.C.I. (Organizzazione dell'aviazione civile internazionale).

Testo vigente dal 20 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-07-08;381~art3 · fonte su Normattiva