I certificati di navigabilita', i brevetti di attitudine e le licenze rilasciate o convalidate da una delle Parti contraenti, e non scaduti, saranno riconosciuti validi dall'altra Parte contraente, ai fini dell'esercizio delle rotte aeree specificate nell'annesso allegato. Ciascuna Parte contraente si riserva, tuttavia, il diritto di non riconoscere validi, per la circolazione al di sopra del proprio territorio, i brevetti di abilitazione e le licenze rilasciate o convalidate a propri cittadini dall'altra Parte contraente.

Testo vigente dal 10 agosto 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-05-22;322~art4 · fonte su Normattiva