Ciascuno Stato applichera' nei riguardi dell'Agenzia, compresi i suoi beni, fondi e averi, nonche' dei suoi ispettori e altri funzionari, che disimpegnino le funzioni di cui al presente Accordo, le pertinenti disposizioni dell'Accordo sui privilegi e le immunita' dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica.
Testo vigente dal 25 agosto 1975
