Ciascuno Stato applichera' nei riguardi dell'Agenzia, compresi i suoi beni, fondi e averi, nonche' dei suoi ispettori e altri funzionari, che disimpegnino le funzioni di cui al presente Accordo, le pertinenti disposizioni dell'Accordo sui privilegi e le immunita' dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica.

Testo vigente dal 25 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398~art10 · fonte su Normattiva