• 1)Le Autorita', competenti italiane adottano tutti i provvedimenti atti ad evitare turbamenti di qualsiasi genere nel funzionamento del Centro. A tale scopo dette Autorita' assicurano la protezione necessaria all'esterno del Centro, la cui recinzione sara' adeguatamente completata nelle parti mancanti a cura della Commissione.
  • 2)Allo scopo di garantire il mantenimento della sicurezza e dell'ordine e l'osservanza della legge italiana, le Autorita' competenti italiane intervengono all'interno del Centro sia, a richiesta della Commissione, che previo consenso della medesima.
  • 3)All'interno del Centro non possono trovare rifugio persone ricercate in base alla legge italiana. Tali persone devono pertanto essere consegnate alle competenti Autorita' italiane, a domanda di queste.

Testo vigente dal 31 agosto 1960

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-08-01;906~art2 · fonte su Normattiva