- 1)Le Autorita', competenti italiane adottano tutti i provvedimenti atti ad evitare turbamenti di qualsiasi genere nel funzionamento del Centro. A tale scopo dette Autorita' assicurano la protezione necessaria all'esterno del Centro, la cui recinzione sara' adeguatamente completata nelle parti mancanti a cura della Commissione.
- 2)Allo scopo di garantire il mantenimento della sicurezza e dell'ordine e l'osservanza della legge italiana, le Autorita' competenti italiane intervengono all'interno del Centro sia, a richiesta della Commissione, che previo consenso della medesima.
- 3)All'interno del Centro non possono trovare rifugio persone ricercate in base alla legge italiana. Tali persone devono pertanto essere consegnate alle competenti Autorita' italiane, a domanda di queste.
Testo vigente dal 31 agosto 1960
