Le Parti contraenti si consultano regolarmente per assicurarsi che l'applicazione da parte della Commissione delle misure previste dall'articolo che precede sia di reciproca soddisfazione. Nel caso in cui il Governo ritenga che la Commissione non applichi o applichi in modo considerato incompatibile con gli interessi dello Stato italiano dette misure, le Parti contraenti si consultano sui provvedimenti da adottare.

Testo vigente dal 31 agosto 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-08-01;906~art22 · fonte su Normattiva