Le Parti contraenti si consultano regolarmente per assicurarsi che l'applicazione del presente Accordo sia, di reciproca soddisfazione. Le Parti contraenti si consulteranno, a richiesta di una di esse, allo scopo di apportare eventuali emendamenti al presente Accordo.

Testo vigente dal 31 agosto 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-08-01;906~art39 · fonte su Normattiva