• 1)Le Autorita' competenti italiane si varranno, su istanza della Commissione, delle facolta' in loro potere per assicurare al Centro la fornitura di tutti i servizi di pubblica utilita' necessari. Nel caso di interruzione di uno qualsiasi dei predetti servizi le Autorita' italiane faranno il possibile per soddisfare le esigenze del Centro onde evitare che sia recato pregiudizio al funzionamento del Centro.
  • 2)Quando detti servizi siano forniti dalle Autorita' italiane o da enti sotto il controllo di quest'ultime, il Centro usufruisce delle tariffe speciali concesse alle Amministrazioni statali italiane e agli enti parastatali in Italia; dette tariffe non possono essere superiori alle tariffe minime accordate a dette Amministrazioni ed Enti. Nel caso in cui i predetti servizi siano forniti da societa' o da organizzazioni private, le Autorita' italiane interpongono i loro buoni uffici affinche' le condizioni alle quali vengono offerti tali servizi risultino le piu' favorevoli possibili.
  • 3)La Commissione adotta tutte le opportune disposizioni affinche' i rappresentanti qualificati - e da essa riconosciuti - dei servizi di utilita' pubblica interessati possano ispezionare, riparare e procedere alla manutenzione dei corrispondenti impianti all'interno del Centro.

Testo vigente dal 31 agosto 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-08-01;906~art3 · fonte su Normattiva