[1]Articolo IV Emendamenti all'Articolo IX (Esenzioni da imposte, dazi, divieti e restrizioni)
[2]L'Articolo IX, paragrafo 3, sara' emendato come segue: 3. Per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto (IVA), le Nazioni Unite godranno della non assoggettabilita' al tributo su acquisti rilevanti. Ai fini del presente Accordo, l'espressione «acquisti rilevanti» indichera' acquisti di beni e servizi per un valore superiore al tetto fissato dalla legislazione italiana per le organizzazioni internazionali in Italia.
Testo vigente dal 12 agosto 2016
