Art. 22 (Accordo) — Revisione dell'Accordo
1. Le Parti contraenti possono concordare in qualunque momento di sottoporre a revisione una qualsiasi disposizione del presente Accordo. 2. Le Parti contraenti nominano dei rappresentanti che si riuniscono, come comitato di esperti, una volta all'anno per i primi quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente Accordo al fine di esaminare, riferendone alle autorita' competenti, il funzionamento e l'efficacia dell'Accordo stesso, tenendo conto dell'esperienza operativa e della pratica acquisite nei rispettivi Stati, nei rapporti reciproci, e nei rapporti tra essi e gli altri Stati con i quali hanno stipulato accordi in materia di sicurezza sociale. 3. Dopo i primi quattro anni dall'entrata in vigore, le Parti contraenti si consulteranno sulle misure necessarie ai fini della revisione del presente Accordo, e del suo funzionamento. 4. Le disposizioni amministrative da adottare ai sensi dell'articolo 19 dovranno stabilire le direttive relative ai compiti e alle modalita' di funzionamento del comitato di esperti, di cui al precedente paragrafo 2. 5. (1) In particolare, qualora una Parte contraente adotti norme che modificano, integrano o sostituiscono le norme incluse nell'ambito di applicazione del presente Accordo con riferimento a detta Parte contraente, le Parti contraenti, se una di esse lo richiede, si consulteranno in merito ad ogni questione che possa insorgere in relazione a dette norme, e con riferimento alla prosecuzione dell'applicazione del presente Accordo o a suoi eventuali emendamenti. (2) Ai fini delle consultazioni previste al precedente punto (1), le Parti contraenti potranno richiedere al Comitato degli esperti, di cui al precedente paragrafo 2, di riunirsi e di riferire in merito alle questioni che le Parti contraenti all'esame del Comitato stesso.
Testo vigente dal 24 giugno 1988
