1. Nell'ambito delle sue attivita' ufficiali l'Organizzazione, i suoi beni e redditi sono esenti da qualsiasi imposta, tassa e contributo di natura diretta esigibili dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni. 2. Il materiale, le attrezzature e le pubblicazioni scientifiche e tecniche, le registrazioni sonore ed i films esportati o importati dall'Organizzazione per usi ufficiali all'interno della sede stessa sono esenti dai diritti doganali e da ogni altra imposta e tassa nonche' di ogni divieto all'importazione od all'esportazione. 3. L'Organizzazione e' esonerata dai diritti doganali e da ogni altra imposta e tassa, nonche' da ogni divieto o restrizione all'importazione e all'esportazione di due autoveicoli destinati all'uso ufficiale dell'Organizzazione e dei relativi pezzi di ricambio. I carburanti e i lubrificanti occorrenti per tali veicoli, nei limiti dei contingenti fissati di comune accordo tra l'Amministrazione italiana delle finanze e l'Organizzazione, sono ammessi all'importazione in franchigia dei diritti doganali e delle imposte di fabbricazione. 4. Gli acquisti strettamente necessari alle attivita' ufficiali dell'Organizzazione e di importo superiore a lire 100.000 non sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto. 5. L'Organizzazione gode altresi' dell'esenzione dall'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica per l'illuminazione ed il riscaldamento per le attivita' ufficiali dell'Organizzazione, con esclusione dei consumi degli impianti ad uso privato. 6. I beni importati in esenzione dai diritti doganali, imposte e tasse ai sensi del presente articolo non possono essere ceduti a terzi a titolo oneroso o gratuito ne' essere utilizzati per altri fini senza la preventiva autorizzazione delle competenti autorita' italiane ed alla condizione che siano stati pagati i relativi diritti doganali, imposte e tasse. Qualora tali diritti doganali, imposte e tasse siano stabiliti sul valore dei beni, essi saranno calcolati sul valore ed in base alle aliquote vigenti all'atto della cessione. 7. Le esenzioni previste nel presente articolo non si applicano alle imposte e tasse che costituiscono il corrispettivo per servizi resi.
Testo vigente dal 16 settembre 1978
