Le agevolazioni previste agli articoli 6 e 7 del presente Accordo sono concesse per ogni caso particolare dal Ministero delle finanze, a domanda della Commissione. Le agevolazioni fiscali e doganali di cui all'articolo 18 sono accordate per ogni caso particolare dal Ministero delle finanze, a domanda degli interessati, da trasmettere per ii tramite del Ministero degli affari esteri.

Testo vigente dal 31 agosto 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-08-01;906~art14 · fonte su Normattiva