Le agevolazioni previste agli articoli 6 e 7 del presente Accordo sono concesse per ogni caso particolare dal Ministero delle finanze, a domanda della Commissione. Le agevolazioni fiscali e doganali di cui all'articolo 18 sono accordate per ogni caso particolare dal Ministero delle finanze, a domanda degli interessati, da trasmettere per ii tramite del Ministero degli affari esteri.
Testo vigente dal 31 agosto 1960
