I carburanti necessari per l'uso del Centro e quelli occorrenti per i veicoli di proprieta' della Comunita' assegnati al Centro, fatta eccezione degli usi privati, saranno ammessi all'importazione in franchigia dei diritti doganali e all'abbuono delle imposte di fabbricazione nei limiti di contingenti da fissare di tanto in tanto, di comune accordo tra le Autorita' doganali italiane e la Commissione.
Testo vigente dal 31 agosto 1960
