I carburanti necessari per l'uso del Centro e quelli occorrenti per i veicoli di proprieta' della Comunita' assegnati al Centro, fatta eccezione degli usi privati, saranno ammessi all'importazione in franchigia dei diritti doganali e all'abbuono delle imposte di fabbricazione nei limiti di contingenti da fissare di tanto in tanto, di comune accordo tra le Autorita' doganali italiane e la Commissione.

Testo vigente dal 31 agosto 1960

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-08-01;906~art8 · fonte su Normattiva