[1]Articolo V Servizi pubblici della sede centrale

[2]SEZIONE 10

[3](a) Le competenti Autorita' italiane si varranno, nella misura loro richiesta dal Direttore Generale, delle facolta' in loro potere per assicurare alla sede centrale la fornitura, ed eque condizioni, dei servizi pubblici necessari, ivi compresi, e senza che la seguente enumerazione sia tassativa, l'energia elettrica, l'acqua, le fognature, il gas, le poste, i telefoni, i telegrafi, i trasporti locali, lo scolo delle acque, il trasporto delle immondizie ed i servizi antincendio. Nel caso d'interruzione o minaccia d'interruzione di uno qualsiasi dei predetti servizi, le Autorita' italiane competenti avranno cura delle necessita' della FAO alla stessa stregua di quelle delle maggiori Amministrazione statali e prenderanno le misure atte ad evitare che sia recato pregiudizio al funzionamento della FAO. (b) Il Direttore Generale prendera', su richiesta, opportune disposizioni affinche' rappresentanti qualificati dei servizi pubblici interessati possano ispezionare, riparare, effettuare le manutenzioni, ricostruire e spostare i servizi di utilita' pubblica, le canalizzazioni, gli scoli e le fognature nell'interno della sede centrale, in modo da non turbare, piu' del necessario, il funzionamento dei servizi della FAO. (c) Quando il gas, l'elettricita' e l'acqua siano forniti dalle Autorita' italiane competenti, o da Enti sotto il controllo di queste, la FAO usufruira' di tariffe speciali, non piu' elevate di quelle minime concesse alle Amministrazioni statali italiane.

Testo vigente dal 27 gennaio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-01-09;11~artv · fonte del testo