[1]Articolo VI Comunicazioni

[2]SEZIONE II

[3]La FAO godra', per le sue comunicazioni ufficiali, di un trattamento non meno favorevole di quello accordato dal Governo a qualsiasi altro governo o organizzazione, comprese le missioni diplomatiche estere in Italia, per quanto concerne le precedenze e le tariffe postali, telegrafiche, radiotelegrafiche, di telefoto, telefoniche e di altre comunicazioni, anche in materia di tariffe di stampa per informazioni alla stampa e alla radio.

[4]SEZIONE 12

[5]La FAO avra' diritto, nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali, di servirsi delle ferrovie dello Stato a tariffe speciali, non piu' elevate di quelle minime accordate per il trasporto di persone o merci alle Amministrazioni statali italiane.

[6]SEZIONE 13

[7](a) Tutte le comunicazioni ufficiali dirette alla FAO o a chiunque dei suoi funzionari presso la sede centrale e tutte le comunicazioni ufficiali trasmesse dalla FAO, con qualsiasi mezzo o sotto qualsiasi forma, non saranno soggette a censura o ad altra forma di intercettazione o di violazione del loro carattere segreto. Questa esenzione si estende, senza che questa enumerazione sia tassativa, alle stampe, fotografie, cinematografie, pellicole, e alle registrazioni sonore. In presenza di situazioni eccezionali, che richiedano l'applicazione della censura in Italia, le competenti Autorita' italiane si consulteranno con il Direttore Generale per prendere accordi sulle misure opportune da applicarsi dal Direttore Generale o dalle competenti Autorita' italiane, per evitare qualsiasi abuso derivante dall'immunita' da censura, goduta dalla FAO e dai suoi funzionari per le comunicazioni ufficiali. (b) La FAO avra' il diritto di usare cifrari e di spedire e ricevere la corrispondenza e le altre comunicazioni ufficiali a mezzo di corrieri o di valigie sigillate, che godranno degli stessi privilegi e immunita' dei corrieri diplomatici e delle valigie diplomatiche. (c) Nessuna disposizione della presente sezione potra' essere comunque invocata per evitare l'adozione di opportune misure di sicurezza da stabilirsi con accordo suppletivo tra la FAO e il Governo.

Testo vigente dal 27 gennaio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-01-09;11~artvi · fonte del testo