[1]Articolo VIII Beni appartenenti alla FAO e tassazione

[2]SEZIONE 16

[3]La FAO ed i suoi beni, ovunque situati e da chiunque detenuti, godranno dell'immunita' di giurisdizione, tranne quei casi particolari, in cui la FAO stessa vi abbia rinunciato espressamente. Rimane tuttavia inteso che nessuna rinuncia di immunita' possa estendersi ad alcuna forma di esecuzione.

[4]SEZIONE 17

[5]I beni della FAO, ovunque situati e da chiunque detenuti, saranno esenti da perquisizione, requisizione, confisca, esproprio o da qualsiasi altra forma di intervento, sia essa a seguito di azione esecutiva, amministrativa, giudiziaria o legislativa.

[6]SEZIONE 18

[7]Gli archivi della FAO, ed in genere tutti i documenti, che le appartengono o in suo possesso, saranno inviolabili ovunque situati.

[8]SEZIONE 19

[9](a) La FAO ed i suoi beni saranno esenti da qualsiasi forma di tassazione diretta. Tale esenzione concerne, in modo particolare, ma senza che la seguente enumerazione abbia valore tassativo, l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, l'imposta sui redditi dei terreni, l'imposta sui redditi dei fabbricati, l'imposta sul patrimonio, e tutte le sovraimposte locali. (b) Per quanto concerne le imposte indirette, le imposizioni ed i diritti sulle operazioni e gli affari, la FAO godra' le stesse esenzioni e agevolazioni di cui usufruiscono le Amministrazioni statali italiane. In particolare, ma senza che la seguente enumerazione abbia valore tassativo, la FAO sara' esentata dall'imposta di registro; dall'imposta generale sull'entrata per gli acquisti all'ingrosso, gli appalti, le prestazioni d'opera e gli affitti dei terreni e fabbricati; dall'imposta sulle ipoteche; dalle imposte di consumo sull'energia elettrica per illuminazione, sul gas per illuminazione e riscaldamento, e sui materiali da costruzione. (c) Gli articoli, importati o esportati dalla FAO per scopi ufficiali, saranno esenti da dazi doganali e da altre imposizioni, proibizioni e restrizioni in materia di importazione e esportazione. Tali articoli comprenderanno, senza che la seguente enumerazione abbia valore tassativo, le pubblicazioni le fotografie, le cinematografie, le pellicole e le registrazioni sonore. (d) La FAO sara' esentata da dazi doganali e da altre imposizioni, proibizioni e restrizioni sulle importazioni a scopi ufficiali di automobili di servizio e relative parti di ricambio, con l'intesa che le automobili di servizio della FAO non dovranno mai superare in tutto il numero di dodici. Il Governo esentera' tali veicoli dalla tassa di circolazione e accordera' contingenti di benzina, di altri carburanti e di olii lubrificanti, per ciascuno di questi veicoli, in quantita' ed ai prezzi in uso per i capi di missioni diplomatiche estere nella Repubblica italiana.

Testo vigente dal 27 gennaio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-01-09;11~artviii · fonte del testo