[1]Articolo VII Personalita' giuridica e liberta' di riunione

[2]SEZIONE 14

[3]Il Governo riconosce la personalita' giuridica della FAO e in particolare la sua capacita': (a) di stipulare contratti; (b) di acquistare beni mobili ed immobili e di disporne; (c) di stare in giudizio.

[4]SEZIONE 15

[5]Il Governo riconosce alla FAO il diritto di convocare riunioni nell'interno della sede centrale, o, di concerto con le competenti Autorita' italiane, in altre localita' del territorio della Repubblica italiana. In occasione delle riunioni convocate dalla FAO, il Governo prendera' tutte le misure opportune perche' non sia posto alcun ostacolo alla piena liberta' di discussione e di decisione.

Testo vigente dal 27 gennaio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-01-09;11~artvii · fonte del testo