Art. 12 (Accordo)
Ciascuna delle Parti Contraenti puo', in ogni momento, notificare all'altra il suo desiderio di denunciare il presente Accordo. Tale notifica sara' comunicata contemporaneamente alla Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale. Il presente Accordo avra' termine 12 mesi dopo la data di ricezione di tale notifica dall'altra Parte Contraente, salvo il caso che, in seguito ad Accordo, la denuncia non sia stata ritirata prima della scadenza di detto termine. Qualora la Parte Contraente che riceve tale notifica non ne accusi ricevuta, la notifica s'intendera' ricevuta 14 giorni dopo la data di ricezione da parte dell'O. A. C. I.
Testo vigente dal 16 luglio 1952
