Art. 11 (Accordo)
Qualsiasi controversia fra le Parti Contraenti relativa all'interpretazione ed all'applicazione di questo Accordo o del suo allegato dovra' essere sottoposta, per la decisione, al Consiglio dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale, a meno che le Parti Contraenti concordino nel sottoporre la controversia a un Tribunale Arbitrale nominato d'accordo fra le Parti Contraenti o a qualsiasi altro Ente od Organizzazione. Le Parti Contraenti s'impegnano a rispettare la decisione pronunciata.
Testo vigente dal 16 luglio 1952
