Qualsiasi controversia fra le Parti Contraenti relativa all'interpretazione ed all'applicazione di questo Accordo o del suo allegato dovra' essere sottoposta, per la decisione, al Consiglio dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale, a meno che le Parti Contraenti concordino nel sottoporre la controversia a un Tribunale Arbitrale nominato d'accordo fra le Parti Contraenti o a qualsiasi altro Ente od Organizzazione. Le Parti Contraenti s'impegnano a rispettare la decisione pronunciata.

Testo vigente dal 16 luglio 1952

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-06-25;812~accordo-art11 · fonte del testo