Art. 13 (Accordo)
Le Imprese designate da una delle Parti Contraenti possono sopprimere alcuni degli scali compresi su una rotta determinata purche' non siano situati nel territorio dell'altra Parte Contraente; tuttavia sono tenute a darne comunicazione, senza indugio, alle Autorita' Aeronautiche dell'altra Parte Contraente, salvo che si tratti di casi isolati.
Testo vigente dal 16 luglio 1952
