In conformita' delle procedure consuete dell'Associazione, l'Amministratore e' autorizzato ad esigere da ciascun beneficiario di un credito d'azione speciale che quest'ultimo paghi periodicamente all'Associazione una tassa di servizio pari a tre quarti dell'uno per cento (3/4 dell'1%) annuo, pagabile in qualsiasi moneta ammessa dall'Associazione, e calcolata sulla parte del capitale del credito incassata e non rimborsata per compensarla dei servizi resi ai sensi del presente accordo. Gli importi pagati per questa tassa sono pagati direttamente all'Associazione e le competono.

Testo vigente dal 24 gennaio 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-01-08;15~accordo-titolo-ii-art5 · fonte su Normattiva