La CEE e l'Amministratore operano in stretta collaborazione per attuare le finalita' del presente accordo. A tale scopo, l'Amministratore e la CEE (tramite la Commissione delle Comunita' europee) si scambiano di tanto in tanto, fino alla completa erogazione del Conto d'azione speciale, pareri riguardanti la situazione e le condizioni del Conto d'azione speciale, lo stato di avanzamento dei programmi o progetti finanziati mediante i crediti d'azione speciale, nonche' ogni altra materia pertinente al presente accordo.

Testo vigente dal 24 gennaio 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-01-08;15~accordo-titolo-iii-art3 · fonte su Normattiva