[1]TITOLO III RELAZIONI; CONSULTAZIONI

[3]L'Amministratore, finche' non saranno stati impegnati tutti i crediti d'azione speciale, informa la CEE in merito ai progetti e programmi in corso d'elaborazione che devono essere sottoposti alla valutazione dei direttori esecutivi e a quelli che questi ultimi hanno gia' approvato. Durante il periodo dell'erogazione di crediti d'azione speciale, l'Amministratore informa trimestralmente la CEE circa la situazione dei crediti d'azione speciale e le erogazioni relative. L'Amministratore provvede con la massima sollecitudine, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario dell'Associazione, a fornire alla CEE un resoconto particolareggiato del Conto d'azione speciale, unitamente ad un parere sul resoconto da parte dei revisori contabili esterni che agiscono per conto dell'Associazione. Una volta erogati totalmente i crediti d'azione speciale, l'Amministratore provvede a fornire alla CEE non appena possibile una relazione particolareggiata in merito ai progetti e programmi finanziati dal Conto d'azione speciale.

Testo vigente dal 24 gennaio 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-01-08;15~accordo-titolo-iii-art1 · fonte su Normattiva