[1]TITOLO II UTILIZZAZIONE DEL CONTO D'AZIONE SPECIALE
[2]Articolo 1.
[3]Tutti gli importi accreditati sul Conto d'azione speciale, in conformita' delle condizioni stabilite dalla CEE, sono utilizzati dall'Amministratore esclusivamente al fine di concedere crediti d'azione speciale ai paesi membri dell'Associazione a basso reddito e con bisogni immediati, scelti in particolare fra quelli meno sviluppati (1) ed i piu' gravemente colpiti (1) tra i paesi in sviluppo, le cui prospettive di sviluppo sono state seriamente ridotte da fattori esterni, che sono confrontati a problemi generali di trasferimento di risorse e che possono pertanto trovarsi di fronte a difficolta' di servizio del debito pubblico. Nel concedere tali crediti l'Amministratore deve, conformemente alle condizioni stabilite dalla CEE, tener conto dei criteri seguenti:
- i)la poverta' relativa del paese in sviluppo interessato e il suo potenziale di crescita a lunga scadenza;
- ii)l'ampiezza della dipendenza del paese interessato dall'aiuto pubblico allo sviluppo per quanto attiene alle sue principali fonti esterne di capitali;
- iii)l'ampiezza del contributo dei fattori economici internazionali ai problemi economici presenti e prevedibili del paese;
- iv)l'evoluzione nel passato e le prospettive per quanto riguarda i proventi delle esportazioni del paese interessato;
- v)la capacita' del paese di garantire le importazioni indispensabili per il processo di sviluppo;
- vi)la composizione e la tendenza degli obblighi del paese a titolo di servizio dei debiti e la sua capacita' di contrarre ulteriori prestiti a condizioni che non siano di favore; e
- vii)la misura in cui i problemi dei paesi interessati possono essere risolti mediante i contributi provenienti da altre fonti. ------------ (1) Come questi termini sono talvolta definiti dalle o conformemente alle risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
Testo vigente dal 24 gennaio 1979
