1. La Comunita' e gli Stati ACP procedono in stretta cooperazione all'attuazione degli interventi finanziati dalla Comunita'. Tale cooperazione si concreta nell'attiva partecipazione dello Stato ACP o del gruppo di Stati ACP interessati ad ognuna delle varie tappe di un progetto: la programmazione dell'aiuto, la presentazione e l'esame dei progetti, la preparazione delle decisioni di finanziamento, l'esecuzione dei progetti e la valutazione finale dei risultati, secondo le varie modalita' di cui agli articoli 51-57. 2. Ove si tratti di finanziamenti di progetti rientranti nella competenza della Banca, e' possibile, mediante concertazione con gli Stati ACP interessati, adattare l'applicazione dei principi definiti agli articoli 51-58 per tener conto della natura delle operazioni finanziate e delle procedure statutarie della Banca.

Testo vigente dal 12 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11~art50 · fonte su Normattiva