[1]Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio e ad ogni altro Stato che aderisca alla presente Convenzione:
- a)ogni firma;
- b)il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di adesione;
- c)ogni data di entrata ii vigore della presente Convenzione;
- d)ogni dichiarazione ricevuta in base alle disposizioni dell'articolo 8;
- e)ogni notifica ricevuta in base alle disposizioni dell'articolo 9 e la data a partire dalla quale la denuncia avra' efficacia.
[2]IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.
[3]FATTO A LONDRA, il 7 giugno 1968, nelle lingue Francese ed Inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede, in un solo esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunichera' copia certificata conforme a tutti gli Stati firmatari ed aderenti.
[4]Per il Governo della Repubblica d'Austria:
[5]Per il Governo del Regno del Belgio:
[6]Per il Governo della Repubblica di Cipro:
[7]Per il Governo del Regno di Danimarca:
[8]Per il Governo della Repubblica francese: Henri BLIN
[9]Per il Governo della Repubblica Federale di Germania: Gustav HEINEMANN
[10]Per il Governo del Regno di Grecia: K. KALABOKIAS
[11]Per il Governo della Repubblica islandese:
[12]Per il Governo d'Irlanda:
[13]Per il Governo della Repubblica italiana:
[14]Per il Governo del Granducato di Lussemburgo: J. DUPONG
[15]Per il Governo di Malta: Tommaso CARUANA DEMAJO
[16]Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi:
[17]Per il Governo del Regno di Norvegia:
[18]Per il Governo del Regno di Svezia: Herman KLING
[19]Per il Governo della Confederazione elvetica: L. von MOOS
[20]Per il Governo della Repubblica turca:
[21]Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna d'Irlanda del Nord: GARDINER C.
[22]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
[23]Il Ministro per gli affari esteri MORO
Testo vigente dal 7 maggio 1971
