1. I Paesi partecipanti istituiranno un comune livello di autosufficienza nelle disponibilita' petrolifere in caso di emergenza. A tale scopo ogni Paese partecipante manterra' riserve di emergenza sufficienti a soddisfare, senza importazioni petrolifere nette, i propri consumi per almeno 60 giorni; sia i consumi che le importazioni petrolifere nette saranno calcolati ai livelli medi giornalieri del precedente anno solare. 2. II Comitato dei Ministri, decidendo a maggioranza non piu' tardi del 1 luglio 1975, stabilira' la data a partire dalla quale verra' convenuto che l'impegno per le riserve di emergenza di ciascun Paese partecipante sia elevato, al fine di calcolare il rispettivo diritto di rifornimento, ad un livello di 90 giorni. Ogni Paese partecipante aumentera' a 90 giorni il suo effettivo livello di riserve di emergenza e si adoperera' di farlo per la data cosi' decisa. 3. Il termine "impegno per le riserve di emergenza" rappresenta le riserve di emergenza equivalenti a 60 giorni delle importazioni petrolifere nette, come definite al paragrafo 1, e, a partire dalla data che verra' convenuta secondo il paragrafo 2, a 90 giorni delle importazioni petrolifere nette come definito al paragrafo 2.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-11-07;883~art2 · fonte su Normattiva