[1]ALLEGATO

[2]RISERVE D'EMERGENZA

[4]1. Le scorte petrolifere totali sono misurate in accordo con le definizioni dell'OCSE e della CEE, modificate come segue:

  • A)Scorte incluse: petrolio greggio, prodotti principali e semilavorati tenuti - nei serbatoi delle raffinerie - nei depositi - nei serbatoi di servizio degli oleodotti - nelle chiatte e nelle bettoline - nelle navi in navigazione costiera - nelle petroliere in porto - nei bunkeraggi presso le navi in navigazione in acque interne - nei fondi dei serbatoi - nelle scorte operative - dai grandi consumatori come richiesto dalla legge o controllato in altra forma dai Governi.
  • B)Scorte escluse:
  • a)petrolio greggio non ancora prodotto
  • b)petrolio greggio, prodotti principali e semilavorati tenuti - negli oleodotti - nei carri ferroviari cisterna - nelle autobotti - nei bunkeraggi delle navi in navigazione in mare aperto - nelle stazioni di servizio e distributrici al dettaglio - da altri consumatori - nelle petroliere in navigazione - come scorte militari.

[5]2. La parte di scorte petrolifere che puo' essere accreditata a fronte dell'impegno per le riserve di emergenza relativo ad ogni Paese partecipante e' costituita dalle sue scorte petrolifere totali, secondo le definizioni precedenti, meno quelle scorte che tecnicamente possono essere considerate come assolutamente indisponibili anche nell'emergenza piu' grave. Il Gruppo permanente per i problemi di emergenza esaminera' questo concetto e riferira' sui criteri per misurare le scorte assolutamente indisponibili. 3. Fino al momento in cui non sia stata presa una decisione in proposito, ogni Paese partecipante sottrarra' il 10 per cento delle proprie scorte totali nella misurazione delle proprie riserve di emergenza. 4. Il Gruppo permanente per i problemi di emergenza esaminera' e riferira' al Comitato direttivo circa:

  • a)le modalita' per includere la nafta per usi diversi da benzina per autotrazione ed aviazione nei consumi a fronte dei quali sono misurate le scorte;
  • b)la possibilita' di creare regole comuni per il trattamento dei bunkeraggi marini in caso di emergenza e di includere i bunkeraggi marini nei consumi a fronte dei quali sono misurate le scorte;
  • c)la possibilita' di creare regole comuni concernenti la restrizione della domanda di bunkeraggi per aviazione;
  • d)la possibilita' di accreditare a fronte degli impegni per le riserve di emergenza parte dei quantitativi petroliferi in mare al momento della messa in atto delle misure di emergenza;
  • e)la possibilita' di aumentare le disponibilita' in caso di emergenza mediante risparmi nel sistema di distribuzione.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-11-07;883~allegato-art1 · fonte su Normattiva