1. Il Segretariato accertera' quando la riduzione dei rifornimenti, indicata all'articolo 13, 14 o 17, e' diminuita o sta presumibilmente per diminuire al di sotto del livello menzionato nel pertinente articolo. Il Segretariato terra' informato il Comitato direttivo delle proprie deliberazioni e comunichera' immediatamente il proprio accertamento ai membri del Comitato direttivo e ne informera' i Paesi partecipanti. 2. Il Comitato direttivo si riunira' entro 72 ore dalla comunicazione dell'accertamento del Segretariato per esaminare l'accuratezza dei dati compilati e delle informazioni fornite. Esso riferira' al Comitato dei Ministri entro le successive 48 ore. Il rapporto riferira' le opinioni espresse dai membri del Comitato direttivo inclusa ogni opinione riguardante il modo di affrontare l'emergenza. 3. Il Comitato dei Ministri si riunira' entro 48 ore dalla ricezione del rapporto del Comitato direttivo per esaminare l'accertamento del Segretariato alla luce del rapporto del Comitato direttivo. La cessazione delle misure di emergenza o la riduzione applicabile del livello di restrizione della domanda sara' considerata confermata a meno che il Comitato dei Ministri decida a maggioranza speciale entro le successive 48 ore di mantenere le misure di emergenza o di sospenderle solo in parte. 4. Nell'effettuare l'accertamento a norma del presente articolo, il Segretariato si consultera' con il Comitato consultivo internazionale, citato all'articolo 19, paragrafo 7, per conoscere la sua opinione sulla situazione e sulla adeguatezza delle misure da adottare. 5. Ogni Paese partecipante puo' chiedere al Segretariato di effettuare un accertamento a norma del presente articolo.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-11-07;883~art23 · fonte su Normattiva