Ogni qualvolta il gruppo e' colpito o sta presumibilmente sul punto di essere colpito da una riduzione della quota giornaliera dei propri rifornimenti petroliferi che sia almeno equivalente al 7 per cento della quota media giornaliera dei propri consumi finali durante il periodo base, ogni Paese partecipante rendera' esecutive le misure di restrizione della domanda sufficienti a ridurre i propri consumi finali di una quantita' pari al 7 per cento dei propri consumi finali durante il periodo base, e l'assegnazione delle disponibilita' petrolifere tra i Paesi partecipanti verra' effettuata a norma degli articoli 7, 9, 10 ed 11.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-11-07;883~art13 · fonte su Normattiva