1. Il Segretariato accertera' quando una riduzione dei rifornimenti petroliferi, come menzionato all'articolo 13, 14 o 17, e' stata effettuata o sta presumibilmente per essere effettuata, e stabilira' l'ammontare della riduzione o della prevista riduzione per ogni Paese partecipante e per il gruppo. Il Segretariato terra' informato il Comitato direttivo delle proprie deliberazioni, e riferira' immediatamente il proprio accertamento ai membri del Comitato direttivo e ne informera' i Paesi partecipanti. Il Rapporto includera' informazioni sulla natura della riduzione. 2. Il Comitato direttivo si riunira' entro 48 ore dalla comunicazione dell'accertamento del Segretariato per esaminare l'accuratezza dei dati compilati e le informazioni fornite. Il Comitato direttivo riferira' al Comitato dei Ministri entro le 48 ore successive. Il rapporto riferira' le opinioni espresse dai membri del Comitato direttivo inclusa ogni opinione riguardante il modo di affrontare l'emergenza. 3. Il Comitato dei Ministri si riunira' entro 48 ore dalla ricezione del rapporto del Comitato direttivo per esaminare l'accertamento del Segretariato alla luce di tale rapporto. La messa in atto delle misure di emergenza verra' considerata confermata e i Paesi partecipanti renderanno esecutive tali misure entro 15 giorni da tale conferma a meno che il Comitato dei Ministri decida, a maggioranza speciale, entro le successive 48 ore, di non mettere in atto le misure di emergenza, di metterle in atto solo in parte o di stabilire un altro limite di tempo per la loro esecuzione. 4. Se, in accordo con l'accertamento del Segretariato, le condizioni di piu' di uno degli articoli 13, 14 e 17, sono verificate, ogni decisione di non mettere in atto le misure di emergenza sara' presa separatamente per ogni articolo e secondo l'ordine sopra esposto. Se le condizioni di cui all'articolo 17 trovano riscontro nei confronti di piu' di un Paese partecipante ogni decisione di non mettere in atto l'assegnazione sara' presa separatamente nei confronti di ogni Paese. 5. Le decisioni di cui ai paragrafi 3 e 4 possono in ogni momento essere revocate a maggioranza dal Comitato dei Ministri. 6. Nell'effettuare il proprio accertamento a norma del presente articolo, il Segretariato si consultera' con le compagnie petrolifere per conoscere la loro opinione in merito alla situazione ed alla adeguatezza delle misure da adottare. 7. Un Comitato consultivo internazionale dell'industria petrolifera verra' convocato al momento della messa in atto delle misure di emergenza per assistere l'Agenzia ad assicurare la concreta operativita' di tali misure.
Testo vigente dal 7 dicembre 1977
