Ogni qualvolta il gruppo e' colpito o sta presumibilmente sul punto di essere colpito da una riduzione della quota giornaliera dei propri rifornimenti petroliferi che sia almeno equivalente al 12 per cento della quota media giornaliera dei propri consumi finali durante il periodo base, ogni Paese partecipante rendera' esecutive misure di restrizione della domanda sufficienti a ridurre i propri consumi finali di una quantita' pari al 10 per cento dei propri consumi finali durante il periodo base, e l'assegnazione delle disponibilita' petrolifere tra i Paesi partecipanti verra' effettuato a norma degli articoli 7, 9, 10 ed 11.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-11-07;883~art14 · fonte su Normattiva