Ogni qualvolta il gruppo nel suo insieme o qualche Paese partecipante e' colpito o sta presumibilmente per essere colpito da una riduzione dei propri rifornimenti petroliferi, le misure d'emergenza consistenti nella restrizione obbligatoria della domanda indicata nel Capitolo II, e nella assegnazione delle disponibilita' petrolifere di cui al Capitolo III, saranno messe in atto in conformita' con questo Capitolo.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-11-07;883~art12 · fonte su Normattiva