Ogni qualvolta il gruppo nel suo insieme o qualche Paese partecipante e' colpito o sta presumibilmente per essere colpito da una riduzione dei propri rifornimenti petroliferi, le misure d'emergenza consistenti nella restrizione obbligatoria della domanda indicata nel Capitolo II, e nella assegnazione delle disponibilita' petrolifere di cui al Capitolo III, saranno messe in atto in conformita' con questo Capitolo.
Testo vigente dal 7 dicembre 1977
