1. Allo scopo di soddisfare i diritti e gli obblighi di assegnazione, saranno considerati i seguenti elementi: - tutto il petrolio greggio; - tutti i prodotti petroliferi; - tutti i semilavorati, e - tutti i prodotti finiti ottenuti in concomitanza con la produzione di gas naturale e di greggio. 2. Per calcolare il diritto di assegnazione di un Paese partecipante, i prodotti petroliferi normalmente importati da quel Paese partecipante - sia da altri Paesi partecipanti sia da Paesi non partecipanti - saranno espressi in petrolio greggio equivalente e considerati come se fossero importazioni di petrolio greggio verso quel Paese partecipante. 3. Per quanto possibile, saranno mantenuti i normali canali di approvvigionamento, come anche le normali proporzioni tra petrolio greggio e prodotti e tra le differenti categorie di greggio e di prodotti. 4. Quando viene realizzata l'assegnazione, un obiettivo del Programma sara' quello di far si che il petrolio greggio e i prodotti disponibili, nel limite del possibile, siano ripartiti all'interno delle industrie di raffinazione e distribuzione come anche tra compagnie di raffinazione e distribuzione in accordo con la composizione tradizionale dei rifornimenti.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-11-07;883~art9 · fonte su Normattiva