1. I Paesi partecipanti sono risoluti a ridurre, a piu' lunga scadenza, la loro dipendenza dalle importazioni petrolifere per far fronte ai loro fabbisogni totali di energia. 2. A tal fine i Paesi partecipanti intraprenderanno programmi nazionali e promuoveranno l'adozione di programmi di cooperazione, comprendenti, a seconda dei casi, la ripartizione dei mezzi e degli sforzi, mentre concerteranno le politiche nazionali nelle aree indicate all'articolo 42.
Testo vigente dal 7 dicembre 1977
