1. I Paesi partecipanti sono risoluti a ridurre, a piu' lunga scadenza, la loro dipendenza dalle importazioni petrolifere per far fronte ai loro fabbisogni totali di energia. 2. A tal fine i Paesi partecipanti intraprenderanno programmi nazionali e promuoveranno l'adozione di programmi di cooperazione, comprendenti, a seconda dei casi, la ripartizione dei mezzi e degli sforzi, mentre concerteranno le politiche nazionali nelle aree indicate all'articolo 42.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-11-07;883~art41 · fonte su Normattiva