1. Il Gruppo permanente per la cooperazione a lungo termine esaminera' e riferira' al Comitato direttivo sull'azione di cooperazione. Saranno, in particolare, prese in esame le seguenti aree:
- a)conservazione di energia, con inclusi programmi di cooperazioni su: - scambio di esperienze nazionali e di informazioni sulla conservazione di energia; - modi e mezzi per ridurre la crescita del consumo di energia mediante misure di conservazione.
- b)Sviluppo di fonti alternative di energia, come petrolio greggio nazionale, carbone, gas naturale, energia nucleare, energia idroelettrica, inclusi i programmi di collaborazione su: - scambio di informazioni su materie quali risorse, disponibilita' e domanda, prezzi e tasse; - modi e mezzi per ridurre la crescita del consumo di quantitativi petroliferi importati mediante lo sviluppo di fonti alternative di energia; - progetti concreti, inclusi progetti finanziati in comune; - criteri, obiettivi qualitativi e standards per la protezione dell'ambiente.
- c)Ricerche e sviluppo nel campo dell'energia, inclusi, sotto forma prioritaria, programmi in collaborazione in materia di: - tecnologia del carbone; - energia solare; - trattamento dei rifiuti radioattivi; - fusione termonucleare controllata; - produzione di idrogeno dall'acqua; - sicurezza nucleare; - utilizzazione del calore disperso; - conservazione di energia; - utilizzazione dei rifiuti cittadini e industriali per conservazione di energia; - analisi generale del sistema energetico e studi generali.
- d)Arricchimento dell'uranio, ivi compresi programmi per: - seguire gli sviluppi negli approvvigionamenti di uranio naturale e arricchito; - facilitare lo sviluppo di risorse di uranio naturale e dei servizi di arricchimento; - incoraggiare quelle consultazioni necessarie per affrontare problemi internazionali che possono sorgere in relazione alla espansione delle disponibilita' di uranio arricchito; - disporre una raccolta analitica di dati e per una diffusione dei dati relativi alla pianificazione dei servizi di arricchimento. 2. Nell'esaminare le aree suscettibili di azione in collaborazione, il Gruppo permanente terra' nel dovuto conto le attivita' in corso altrove. 3. I programmi sviluppati in base al paragrafo 1 possono essere finanziati congiuntamente. Tale finanziamento congiunto puo' avvenire a norma dell'articolo 64, paragrafo 2.
Testo vigente dal 7 dicembre 1977
