1. Il Comitato direttivo sara' composto da uno o piu' funzionari ad alto livello dei Governi di ciascun Paese partecipante. 2. Il Comitato direttivo assolvera' le funzioni assegnategli da questo Accordo e qualunque altra funzione delegatagli dal Comitato dei Ministri. 3. Il Comitato direttivo puo' esaminare e avanzare proposte al Comitato dei Ministri, ove opportuno, su qualunque materia che rientra nelle finalita' del presente Accordo. 4. Il Comitato direttivo sara' convocato a richiesta di qualunque Paese partecipante. 5. Il Comitato direttivo, decidendo a maggioranza, eleggera' i propri Presidente e Vice-Presidenti.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-11-07;883~art53 · fonte su Normattiva