1. A norma dell'articolo 61, paragrafo 3, e dell'articolo 65, le decisioni adottate in base al presente Accordo dal Comitato dei Ministri o da qualunque altro organo delegato dal Comitato dei Ministri, saranno vincolanti per i Paesi partecipanti. 2. Le raccomandazioni non saranno vincolanti.
Testo vigente dal 7 dicembre 1977
