1. A norma dell'articolo 61, paragrafo 3, e dell'articolo 65, le decisioni adottate in base al presente Accordo dal Comitato dei Ministri o da qualunque altro organo delegato dal Comitato dei Ministri, saranno vincolanti per i Paesi partecipanti. 2. Le raccomandazioni non saranno vincolanti.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-11-07;883~art52 · fonte su Normattiva