1. Il Comitato dei Ministri sara' composto da uno o piu' Ministri, o da loro delegati, per ogni Paese partecipante. 2. Il Comitato dei Ministri adottera', decidendo a maggioranza, le proprie regole di procedura. A meno che non sia altrimenti deciso nelle regole di procedura, queste si applicheranno anche al Comitato direttivo ed ai Gruppi permanenti. 3. Il Comitato dei Ministri eleggera', decidendo a maggioranza, i propri Presidente e Vice Presidenti.
Testo vigente dal 7 dicembre 1977
