1. Il Comitato dei Ministri sara' composto da uno o piu' Ministri, o da loro delegati, per ogni Paese partecipante. 2. Il Comitato dei Ministri adottera', decidendo a maggioranza, le proprie regole di procedura. A meno che non sia altrimenti deciso nelle regole di procedura, queste si applicheranno anche al Comitato direttivo ed ai Gruppi permanenti. 3. Il Comitato dei Ministri eleggera', decidendo a maggioranza, i propri Presidente e Vice Presidenti.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-11-07;883~art50 · fonte su Normattiva