1. Il Gruppo permanente per le relazioni con i Paesi produttori e gli altri Paesi consumatori esaminera' e riferira' al Comitato direttivo sugli argomenti trattati nel presente Capitolo. 2. Il Comitato direttivo puo' avanzare proposte sulle adeguate azioni di cooperazione relative a tali argomenti al Comitato dei Ministri, il quale decidera' su di esse.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-11-07;883~art48 · fonte su Normattiva