1. Il Gruppo permanente per le relazioni con i Paesi produttori e gli altri Paesi consumatori esaminera' e riferira' al Comitato direttivo sugli argomenti trattati nel presente Capitolo. 2. Il Comitato direttivo puo' avanzare proposte sulle adeguate azioni di cooperazione relative a tali argomenti al Comitato dei Ministri, il quale decidera' su di esse.
Testo vigente dal 7 dicembre 1977
