1. II Gruppo permanente per il Mercato petrolifero assolvera' le funzioni assegnategli nei Capitoli V e VI ed ogni altra funzione delegatagli dal Comitato dei Ministri. 2. Il Gruppo permanente puo' esaminare e riferire al Comitato direttivo in merito a qualunque argomento che rientri nelle finalita' dei Capitoli V e VI. 3. Il Gruppo permanente puo' consultarsi con le compagnie petrolifere su qualunque argomento che rientri nella propria competenza.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-11-07;883~art56 · fonte su Normattiva