1. II Gruppo permanente per il Mercato petrolifero assolvera' le funzioni assegnategli nei Capitoli V e VI ed ogni altra funzione delegatagli dal Comitato dei Ministri. 2. Il Gruppo permanente puo' esaminare e riferire al Comitato direttivo in merito a qualunque argomento che rientri nelle finalita' dei Capitoli V e VI. 3. Il Gruppo permanente puo' consultarsi con le compagnie petrolifere su qualunque argomento che rientri nella propria competenza.
Testo vigente dal 7 dicembre 1977
