1. Il Gruppo permanente per il Mercato petrolifero valutera' senza soluzione di continuita' i risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte dalle compagnie petrolifere. 2. Sulla base di queste valutazioni il Gruppo permanente puo' esaminare e valutare la situazione petrolifera internazionale e la posizione dell'industria petrolifera e riferira' al Comitato direttivo. 3. Il Comitato direttivo esaminera' tali rapporti e fara' proposte sulle adeguate azioni di cooperazione al Comitato dei Ministri, che decidera' su tali proposte.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-11-07;883~art39 · fonte su Normattiva