1. Il Gruppo permanente per le relazioni con i Paesi produttori e con altri Paesi consumatori assolvera' le funzioni assegnategli nel Capitolo VIII e qualunque altra funzione delegatagli dal Comitato dei Ministri. 2. Il Gruppo permanente puo' esaminare e riferire al Comitato direttivo in merito a qualunque argomento che rientri nelle finalita' del Capitolo VIII. 3. Il Gruppo permanente puo' consultarsi con le compagnie petrolifere su qualunque argomento che rientri nella sua competenza.
Testo vigente dal 7 dicembre 1977
