1. Il Gruppo permanente per il Mercato petrolifero esaminera', senza soluzione di continuita', le operazioni della Sezione generale. 2. Nella ipotesi di mutamenti delle condizioni del mercato petrolifero internazionale, il Gruppo permanente per il Mercato petrolifero riferira' al Comitato direttivo. Il Comitato direttivo avanzera' proposte su opportune modifiche al Comitato dei Ministri, che decidera' su tali proposte a maggioranza.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-11-07;883~art31 · fonte su Normattiva