1. Il Gruppo permanente sulla cooperazione a lungo termine assolvera' le funzioni assegnategli nel Capitolo VII e ogni altra funzione delegatagli dal Comitato dei Ministri. 2. Il Gruppo permanente puo' esaminare e riferire al Comitato direttivo in merito a qualunque argomento che rientri nelle finalita' del Capitolo VII.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-11-07;883~art57 · fonte su Normattiva