1. Il Gruppo permanente sulla cooperazione a lungo termine assolvera' le funzioni assegnategli nel Capitolo VII e ogni altra funzione delegatagli dal Comitato dei Ministri. 2. Il Gruppo permanente puo' esaminare e riferire al Comitato direttivo in merito a qualunque argomento che rientri nelle finalita' del Capitolo VII.
Testo vigente dal 7 dicembre 1977
