Ratifica ed esecuzione del quinto accordo sullo stagno

Art. 12 — Il personale del Consiglio

  • a)Il Presidente esecutivo designato conformemente all'articolo 10 e' responsabile davanti al Consiglio dell'amministrazione e dell'esecuzione del presente Accordo, conformemente alle decisioni prese dal Consiglio.
  • b)Il Presidente esecutivo e' inoltre responsabile della direzione dei servizi amministrativi e del personale.
  • c)Il Consiglio nomina un Direttore della scorta regolatrice (in appresso denominato "il Direttore") e un Segretario e stabilisce le condizioni di lavoro e i compiti di questi due funzionari.
  • d)Il Consiglio impartisce istruzioni al Presidente esecutivo sul modo in cui il Direttore della scorta regolatrice deve assolvere le responsabilita' enunciate nel presente Accordo.
  • e)Il Presidente esecutivo e' assistito dal personale che il Consiglio reputa necessario. Tutto il personale, compresi il Direttore e il Segretario del Consiglio, e' responsabile davanti al Presidente esecutivo. Le modalita' di assunzione e le condizioni di lavoro del personale devono essere approvati dal Consiglio.
  • f)Ne' il Presidente esecutivo, ne' i membri del personale devono avere interessi finanziari nell'industria, nel commercio e nel trasporto dello stagno, nelle attivita' pubblicitarie concernenti lo stagno o in qualsiasi altra attivita' riferentesi allo stagno.
  • g)Nell'esercizio delle loro funzioni, ne' il Presidente esecutivo ne' i membri del personale devono sollecitare ne' accettare istruzioni da alcun governo ne' da alcuna persona o autorita' diversa dal Consiglio o da qualsiasi altra persona che agisca in nome del Consiglio, conformemente alle disposizioni del presente Accordo. Essi si astengono da qualsiasi azione che possa portare pregiudizio alla loro posizione di funzionari internazionali che sono responsabili unicamente davanti al Consiglio. Ogni paese partecipante s'impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle responsabilita' del Presidente esecutivo e dei membri del personale e a non cercare di influenzarli nell'esercizio delle loro funzioni.
  • h)Ne' il Presidente esecutivo, ne' il Direttore, ne' il Segretario del Consiglio, ne' alcun altro membro del personale del Consiglio possono divulgare informazioni concernenti l'esecuzione o l'amministrazione del presente Accordo, fatto salvo quanto il Consiglio puo' autorizzare o quanto e' loro necessario per rispettare debitamente i loro obblighi ai sensi del presente Accordo.

Testo vigente dal 6 settembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;674~art12 · fonte su Normattiva