1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per un periodo di dieci anni dalla data della sua entrata in vigore, dopo di che continuera' ad essere valido salvo e fino che il Comitato dei Ministri non decidera', a maggioranza, la sua cessazione. 2. Ogni Paese partecipante puo' porre termine, per proprio conto, alla applicazione del presente Accordo dietro preavviso scritto di dodici mesi al Governo del Belgio e detto preavviso non potra' essere dato prima di tre anni dopo il primo giorno della entrata in vigore provvisoria del presente Accordo.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-11-07;883~art69 · fonte su Normattiva