1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per un periodo di dieci anni dalla data della sua entrata in vigore, dopo di che continuera' ad essere valido salvo e fino che il Comitato dei Ministri non decidera', a maggioranza, la sua cessazione. 2. Ogni Paese partecipante puo' porre termine, per proprio conto, alla applicazione del presente Accordo dietro preavviso scritto di dodici mesi al Governo del Belgio e detto preavviso non potra' essere dato prima di tre anni dopo il primo giorno della entrata in vigore provvisoria del presente Accordo.
Testo vigente dal 7 dicembre 1977
