[1]e cessazione 1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per dieci (10) anni e restera' in vigore per un ulteriore periodo o ulteriori periodi di 10 anni, salvo che una delle due Parti Contraenti non notifichi all'altra per iscritto l'intenzione di porre termine all'Accordo un anno prima della scadenza del periodo iniziale o di ciascun periodo successivo. La denuncia diventera' effettiva un anno dopo essere stata ricevuta dall'altra Parte Contraente. 2. Per gli investimenti effettuati prima della data in cui diviene effettiva la denuncia dell'Accordo, le disposizioni del presente Accordo rimarranno in vigore per ulteriori cinque (5) anni a partire dalla data di termine del presente Accordo. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. FATTO ad Abu Dhabi il 22 gennaio 1995, corrispondente al 21 Sha 'Ban 1415, in duplice copia, in lingua italiana, inglese ed araba, tutte facenti egualmente fede. In caso di divergenza, fara' fede il testo inglese.

[2]PER IL GOVERNO PER IL GOVERNO DEGLI DELLA REPUBBLICA ITALIANA EMIRATI ARABI UNITI GIOVANNI FERRERO AHMED HUMID AL TAYER AMBASCIATORE D'ITALIA MINISTRO DI STATO PER LE FINANZE E INDUSTRIA

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 3 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;32~accordo-art15 · fonte su Normattiva