1. A prescindere dalle disposizioni dell'articolo 67, il presente Accordo sara' provvisoriamente applicato da tutti gli Stati firmatari, nella misura del possibile, ove cio' non sia in contrasto con la loro legislazione, a partire dal 18 novembre 1974, a seguito della prima riunione del Comitato dei Ministri. 2. L'esecuzione provvisoria dell'Accordo continuera' fino: - al momento in cui l'Accordo entrera' in vigore per tale Stato, secondo quanto previsto dall'articolo 67, o - a 60 giorni dopo che il Governo del Belgio avra' ricevuto notifica che quello Stato non consentira' di essere vincolato dall'Accordo, o - a che non sia trascorso il termine massimo per la notifica del consenso da parte di quello Stato a norma dell'articolo 67.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-11-07;883~art68 · fonte su Normattiva