1. Al momento della firma, della notifica del consenso ad essere vincolato a norma dell'articolo 67, adesione, o in qualsiasi momento successivo, ogni Stato puo' dichiarare per mezzo di notifica indirizzata al Governo del Belgio che il presente Accordo sara' valido per tutti o qualunque dei territori per le cui relazioni internazionali e' responsabile, oppure per i territori entro le sue frontiere per i cui rifornimenti petroliferi a' legalmente responsabile. 2. Ogni dichiarazione, effettuata in base al paragrafo I, nei riguardi di ogni territorio menzionato in tale dichiarazione, puo' essere ritirata in base alle disposizioni dell'articolo 69, paragrafo 2.
Testo vigente dal 7 dicembre 1977
