[1]Accordo relativo ai trasporti aerei regolari tra l'Italia e gli Stati Uniti del Brasile
[2]Il Presidente della Repubblica italiana e il Presidente della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile Considerando: che le possibilita' dell'aviazione commerciale, come mezzo di trasporto, diventano sempre piu' rilevanti; che questo mezzo di trasporto, per le sue caratteristiche essenziali che permettono rapidi collegamenti, facilita i contatti tra le Nazioni; che conviene organizzare, in maniera sicura e regolare, le comunicazioni aeree fra i territori delle Parti Contraenti e sviluppare la cooperazione internazionale, senza pregiudizio degli interessi nazionali e regionali; che e' desiderabile giungere alla conclusione di una convenzione generale multilaterale destinata a regolare i trasporti aerei internazionali regolari; che, fin quando non entrera' in vigore tra le Parti Contraenti una Convenzione di tale natura, si rende necessaria la conclusione di un Accordo per l'istituzione dei servizi aerei regolari tra l'Italia e gli Stati Uniti del Brasile, in conformita' con la Convenzione relativa all'Aviazione Civile Internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944;
[3]hanno nominato, a tale scopo, i seguenti Plenipotenziari:
[4]S. E. l'On. Senatore Carlo SFORZA, Ministro degli Affari Esteri,
[5]S. E. il Signor Carlos ALVES de SOUZA, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Repubblica degli S. U. del Brasile i quali hanno concordato le disposizioni seguenti:
[6]Articolo 1
[7]Ai fini dell'applicazione del presente Accordo e del suo Allegato: 1. L'espressione "Autorita' aeronautiche" significa, nel caso che si riferisca all'Italia, il Ministero della Difesa-Aeronautica (Direzione Generale dell'Aviazione Civile e Traffico Aereo) e, nel caso che si riferisca agli Stati Uniti del Brasile, il Ministero dell'Aeronautica o, in ambedue i casi, qualsiasi persona od Ente autorizzato ad assolvere le funzioni attualmente esercitate dagli stessi. 2. L'espressione "impresa aerea designata" significa qualsiasi impresa che una delle Parti Contraenti abbia scelto per l'esercizio dei servizi convenuti ed ai cui riguardi sia stata fatta comunicazione scritta alle autorita' aeronautiche dell'altra Parte Contraente, in conformita' dell'articolo II, paragrafo b), del presente Accordo. 3. L'espressione "servizio aereo internazionale regolare" significa il servizio aereo fra i territori delle Parti Contraenti, o attraverso i medesimi, effettuato con frequenza regolare dall'impresa aerea designata, secondo orari, rotte e tariffe prestabilite e approvate dalle Parti Contraenti.
Testo vigente dal 23 luglio 1952
